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Fatturazione elettronica: normativa e PA

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Indice degli argomenti trattati

•    comma 1, articolo 21, DPR 633/72: «la fattura cartacea o elettronica si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente».
Ebbene, se dopo l’emissione telematica arriva all’impresa notifica di trasmissione negativa, la fattura si considera comunque emessa in quanto il rilascio della ricevuta di consegna (anche se con esito negativo) rappresenta di per sé una prova certa del fatto che sia stata regolarmente emessa.

Le Pubbliche Amministrazioni interessate
L’introduzione della fattura elettronica nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione è avvenuta con la Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 1, commi da 209 a 2014). L’operatività della disciplina, tuttavia, è stata “graduata nel tempo” al fine di consentire alle amministrazioni più periferiche (per esempio, gli enti locali) di adeguarsi. Nello specifico sono state previste tre distinte fasi temporali:
– dal 6 dicembre 2013: ricorso volontario alla fattura elettronica da parte della P.A.;
– dal 6 giugno 2014: utilizzo obbligatorio della fattura elettronica nei rapporti verso Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti Previdenziali (per un riferimento puntuale ai soggetti coinvolti, occorre fare riferimento all’elenco ISTAT aggiornato delle Amministrazioni Pubbliche contenuto nella Gazzetta Ufficiale numero 229 del giorno 30 settembre 2013
– dal 31 marzo 2015: estensione generalizzata del ricorso alla fattura elettronica per tutta la P.A., inclusi gli enti locali.

Il concetto di fattura elettronica
L’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dalla Direttiva 45/2010/UE, definisce elettronica la fattura “che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico”.
Sulla base della citata disposizione l’Agenzia delle Entrate precisa che l’elemento distintivo della “fattura elettronica” non è, pertanto, il formato di emissione, ma quello con il quale viene trasmesso e ricevuto il documento dal destinatario. Per questi motivi a titolo esemplificativo:
–        non costituisce “fattura elettronica”: il documento creato elettronicamente con un programma informatico (software di contabilità, foglio di calcolo, etc.), ma inviato al destinatario in formato cartaceo;
–        costituisce “fattura elettronica”: la fattura creata in formato cartaceo, ma scansionata elettronicamente e trasmessa al destinatario a mezzo posta elettronica (ordinaria o certificata).

L’accettazione da parte del destinatario
La normativa nazionale prevede che “l’utilizzo della fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario” (art. 21 D.P..R. n. 633/1972). Tale condizione rappresentava l’elemento di più difficile interpretazione della nuova disciplina. Dopo la novella legislativa, in assenza di interpretazioni ufficiali, alcuni autori avevano ritenuto che dovesse sussistere una “simmetria” fra le condotte dei soggetti coinvolti. La mancata accettazione della fattura elettronica da parte del destinatario avrebbe comportato, pertanto, l’impossibilità per il soggetto emittente di considerare il documento come fattura elettronica.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare in commento, sembra avere risolto la questione adottando un’interpretazione meno restrittiva che non impone un comportamento “simmetrico” fra le parti coinvolte. Tale scelta viene definita espressamente come volta a favorire la diffusione della fattura elettronica. In sintesi la mancata accettazione della “fattura elettronica” da parte del destinatario non ha effetti sul soggetto emittente, il quale potrà considerare la fattura emessa come “fattura elettronica” e conservarla elettronicamente.

I requisiti della fattura elettronica
La fattura, cartacea ed elettronica, deve rispettare i seguenti requisiti noti con l’acronimo I.A.L.:
–  Autenticità dell’origine: garanzia di autenticità del soggetto che ha emesso la fattura;
–  Integrità del contenuto: non modificabilità del documento;
–  Leggibilità: formato leggibile su schermo o mediante la stampa del documento. La Circolare precisa che la fattura può essere resa leggibile anche solo in sede di accesso da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Le modalità di trasmissione della fattura elettronica
Le modalità attraverso le quali possono essere garantiti i requisiti I.A.L. sono molteplici (sistema di controllo di gestione, firma elettronica qualifica o digitale dell’emittente, sistemi di trasmissione elettronica dei dati (EDI) e altre tecnologie).
La Circolare, con particolare riferimento al “sistema di controllo di gestione”, chiarisce che esso è costituito da un percorso che ripercorra l’iter contabile dell’operazione (dall’ordine di acquisto alla registrazione nei conti annuali). Tale sistema può essere costituito, secondo l’Agenzia delle Entrate, da un software integrato ERP che permette di collegare tutti i processi interessati dall’operazione (acquisto, magazzino, vendita, amministrazione, tesoreria). In tale contesto, la Circolare sottolinea l’importanza della “fonte indipendente” rappresentata dal pagamento della fattura risultante dall’estratto conto bancario.

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